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Geschichte und Region/Storia e regione 29/2 (2020). Группа авторов
Читать онлайн.Название Geschichte und Region/Storia e regione 29/2 (2020)
Год выпуска 0
isbn 9783706561181
Автор произведения Группа авторов
Жанр Документальная литература
Серия Geschichte und Region/Storia e regione
Издательство Bookwire
Se il dibattito successivo alla pubblicazione dell’opera si è concentrato prevalentemente sul ruolo giocato dai Libri feudorum nell’elaborazione del feudalesimo, meno risalto hanno avuto tuttavia le pur importanti riflessioni della studiosa in merito al beneficium e le critiche da lei rivolte alla tradizionale lettura di tale particolare concessione come forma di compensazione militare. La concessione beneficiaria, infatti, vista per lungo tempo come asse portante del rapporto vassallatico-beneficiario, a seguito della radicale critica mossa da Reynolds al concetto stesso di feudalesimo e alla proposta di una diversa scansione temporale del fenomeno ha subito una sorta di messa al bando nelle indagini storiche sull’alto medioevo, specie per quanto riguarda la storiografia italiana. In Italia, dove immediato era stato l’interesse per il modello di feudalesimo proposto dallo storico belga senza per questo comportare una sua accettazione automatica, diversi studiosi si erano d’altra parte occupati anche del beneficium offrendo importanti contributi, pur rimanendo sostanzialmente legati a un’interpretazione dello strumento beneficiario in chiave storicogiuridica.14 Di grande rilievo sono in particolare le considerazioni avanzate da Piero Brancoli Busdraghi che, sebbene adottasse nella sua indagine una prospettiva retroattiva prendendo le mosse dal cosiddetto Edictum de beneficiis emanato da Corrado II nel 1037, pose in evidenza il prevalente carattere orale della concessione beneficiaria e la sua applicazione in ambiti molto diversi e non limitati unicamente a quello militare.15 Quest’ultima osservazione, tuttavia, non sembra essere stata recepita dalla storiografia che ha continuato a leggere nel beneficio sostanzialmente uno stipendio per le prestazioni militari.16
Negli ultimi decenni, d’altra parte, gli studiosi italiani si sono concentrati prevalentemente sulle dinamiche successive al Mille, con particolare riferimento alla signoria rurale, tralasciando dunque ampiamente l’alto medioevo.17 Nel corso dei secoli altomedievali, tuttavia, l’uso del beneficium è relativamente ben attestato anche nel regno italico e si configura come uno strumento che solitamente si muove nella sfera dell’oralità e che solo raramente viene consacrato dalla parola scritta; ciò rende dunque particolarmente preziose le fonti che ne parlano sia che rievochino precedenti concessioni in beneficio sia che facciano riferimento a concessioni accompagnate dalla redazione della fonte stessa. Il beneficium nella sua accezione giuridica compare, del resto, già nella tarda antichità all’interno del Codex Theodosianus, la raccolta di leggi imperiali a partire dal regno di Costantino I voluta dall’imperatore Teodosio II. Il termine, tuttavia, non presentava un significato univoco, venendo impiegato per indicare gli atti dell’autorità pubblica, specie di quella imperiale, che costituivano un vantaggio per un singolo individuo o per un gruppo. Così beneficia potevano essere le concessioni di terre che l’imperatore faceva ai militari che avevano il compito di sorvegliare le frontiere, i limitanei, ma beneficium poteva indicare anche il condono delle pene, la concessione di qualche privilegio o l’applicazione mitigata di una legge. Al beneficium si faceva ricorso anche per il salario e la remunerazione attraverso un pagamento pro beneficio, ma poteva riferirsi anche al prestito di denaro o allo scambio di beni fondiari. In età giustinianea il termine venne poi ad assumere un valore semantico equivalente a quello di ius, indicando prevalentemente i vantaggi di cui godeva chi si trovava in una situazione giuridica particolare.18 Vi era dunque un substrato giuridico significativo sul quale si sarebbero poi innestate le concessioni beneficiarie altomedievali che avrebbero avuto nel regno italico ampia diffusione soprattutto dopo la conquista franca del 774, pur emergendo sporadicamente, come si vedrà, anche in età longobarda. Nella sua riflessione sulle concessioni beneficiarie altomedievali Reynolds ha inoltre avuto il merito di evidenziare in particolare il ruolo svolto dalle precariae ecclesiastiche, assegnazioni a breve termine ampiamente impiegate a partire dal secolo VI, specialmente dai grandi enti ecclesiastici quali monasteri e sedi episcopali, per gestire indirettamente le immense proprietà fondiarie ottenute nel corso del tempo attraverso le donazioni pro anima effettuate dai laici. Il vincolo che si creava con le preghiere impediva a tali enti di procedere con la vendita o l’alienazione delle proprietà, che tuttavia potevano essere scambiate con beni analoghi o potevano essere assegnate per brevi periodi tramite concessioni come la precaria. Diretta conseguenza di ciò, secondo Reynolds, sarebbe il fatto che i beneficia altomedievali, e in seguito i feudi, non avrebbero avuto un’origine militare, come spesso si è invece ritenuto, ma ecclesiastica e pertanto non avrebbero avuto alcun nesso esclusivo con i vassalli.
L’acceso dibattito suscitato dalla pubblicazione di Fiefs and Vassals ha dunque favorito l’emergere di alcune proposte per una rilettura del beneficium che non fosse più soggetta unicamente all’ottica vassallatico-beneficiaria. Sulla scia di Reynolds, infatti, si è espressa negli ultimi anni in particolare la storica tedesca Brigitte Kasten la quale ha approfondito l’ipotesi secondo cui all’origine del beneficium vi sarebbe stata la concessione di precaria, a cui facevano ricorso i signori fondiari altomedievali nell’assegnazione di grandi proprietà terriere a un usufruttuario o a un possessore.19 Della precaria parlava ad esempio Isidoro di Siviglia nel quinto volume della sua opera, dedicato alle leggi e alla storia, dove classificava il precarium nel diritto delle obbligazioni e lo identificava con l’autorizzazione che il creditore concedeva al debitore che rivolgeva la richiesta, sotto forma di preghiera (preces), di rimanere sulla terra concessa e usufruire delle rendite.20 Si trattava di una forma contrattuale duttile, sviluppata nella tarda antichità, che aveva un carattere vitalizio e che consentiva la creazione di legami sociali ed economici in contesti tra loro molto diversi. Uno degli ambiti prediletti per l’uso di tale contratto era quello ecclesiastico che secondo Kasten giocò un ruolo fondamentale nella riflessione sulla precaria, favorendo la connessione con il concetto di beneficium. Nella Gallia del secolo V, infatti, Salviano di Marsiglia usò il termine precarium in senso religioso descrivendo gli esseri umani come precarii possessores dei doni che Dio concede loro.21 Gli uomini, dunque, figurano come degli usufruttuari a termine dei beni che la divinità elargisce, ma il vero proprietario rimane Dio. Ecco che la concessione si configura come un’opera di bene, un beneficium a favore dell’umanità peccatrice. Il concetto, tuttavia, non venne usato solo nell’ambito della teologia morale per essere impiegato anche nell’organizzazione delle stesse istituzioni ecclesiastiche, soprattutto per ovviare alle problematiche connesse alla proprietà. Fu probabilmente Prospero