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in connessione con il suo stato.

      2 Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell’esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

      3 L’autorità competente può disporre che l’autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.

      4 Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell’autorità d’esecuzione.

      Art. 63a

      Soppressione della misura

      1 L’autorità competente esamina almeno una volta all’anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l’autore e chiede previamente una relazione al terapeuta.

      2 Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall’autorità competente se:

      a. si è concluso con successo;

      b. la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o

      c. è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.

      3 Se, durante il trattamento ambulatoriale, l’autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch’egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competente per giudicare il nuovo reato.

      4 Se l’autore si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5.

      Art. 63b

      Esecuzione della pena detentiva sospesa

      1 Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva sospesa non viene più eseguita.

      2 Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per mancanza di prospettive di successo (art. 63a cpv. 2 lett. b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. c) o perché infruttuoso (art. 63a cpv. 3), la pena detentiva sospesa viene eseguita.

      3 Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento ambulatoriale continua durante l’esecuzione della medesima.

      4 Il giudice decide in qual misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena. Se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospende l’esecuzione.

      5 Invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61 se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.

      Art. 64

      4. Internamento. Condizioni e esecuzione

      1 Il giudice ordina l’internamento se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d’ostaggio, un incendio, un’esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona, e se:[29]

      a. in base alle caratteristiche della personalità dell’autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o

      b. in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l’autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l’articolo 59 non abbia prospettive di successo.

      1bis Il giudice ordina l’internamento a vita se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d’ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:[30]

      a. con il crimine l’autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona;

      b. è altamente probabile che l’autore commetta di nuovo uno di questi crimini;

      c. l’autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.[31]

      2 L’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86–88).[32]

      3 Se già nel corso dell’esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l’autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l’autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l’internamento. Per il resto è applicabile l’articolo 64a.[33]

      4 L’internamento è eseguito in un’istituzione per l’esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev’essere garantita. Per quanto necessario, l’interessato fruisce di assistenza psichiatrica.

      Art. 64a

      Fine dell’internamento e liberazione

      1 L’autore è liberato condizionalmente dall’internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch’egli supererà con successo il periodo di prova in libertà.[34] Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un’assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condotta.

      2 Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può di volta in volta protrarre il periodo di prova da due a cinque anni.

      3 Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere nuovi reati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice ordina il ripristino dell’internamento su proposta dell’autorità d’esecuzione.

      4 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5.

      5 Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

      Art. 64b[35]

      Esame della liberazione

      1 L’autorità competente esamina d’ufficio o su richiesta:

      a. almeno

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