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e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41.

      2 Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.

      3 Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.

      4 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5.

      5 La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.

      Sezione 3: Della commisurazione della pena

      Art. 47

      1. Principio

      1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

      2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

      Art. 48

      2. Attenuazione della pena.

      Circostanze attenuanti

      Il giudice attenua la pena se:

      a. l’autore ha agito:

      1. per motivi onorevoli,

      2. in stato di grave angustia,

      3. sotto l’impressione d’una grave minaccia,

      4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;

      b. l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;

      c. l’autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;

      d. l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;

      e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.

      Art. 48a

      Effetti

      1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

      2 Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.

      Art. 49

      3. Concorso di reati

      1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

      2 Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

      3 Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l’autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott’anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.

      Art. 50

      4. Obbligo di motivazione

      Se la sentenza dev’essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

      Art. 51

      5. Computo del carcere preventivo

      Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

      Sezione 4: Dell’impunità e della sospensione del procedimento[17]

      Art. 52

      1. Motivi d’impunità.

      Punizione priva di senso[18]

      L’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.

      Art. 53

      Riparazione

      Se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:

      a. le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e

      b. l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

      Art. 54

      Autore duramente colpito

      Se l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

      Art. 55

      2. Disposizioni comuni

      1 Se le condizioni dell’impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell’esecuzione.

      2 I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.

      Art. 55a[19]

      3. Sospensione del procedimento.

      Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima[20]

      1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se:[21]

      a.[22] la vittima è:

      1. il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, o

      2. il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento, o

      3. il partner convivente, eterosessuale

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