Скачать книгу

      Art. 23

      Desistenza e pentimento attivo

      1 Se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.

      2 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.

      3 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell’autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.

      4 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.

      Art. 24

      5. Partecipazione.

      Istigazione

      1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all’autore.

      2 Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

      Art. 25

      Complicità

      Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.

      Art. 26

      Partecipazione a un reato speciale

      Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell’autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.

      Art. 27

      Circostanze personali

      Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l’autore o il compartecipe a cui si riferiscono.

      Art. 28

      6. Punibilità dei mass media

      1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

      2 Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.

      3 Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volontà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

      4 Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.

      Art. 28a

      Tutela delle fonti

      1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.

      2 Il capoverso 1 non si applica se il giudica accerta che:

      a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona; oppure

      b.[12] senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter — 322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951[13] sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

      Art. 29

      7. Rapporti di rappresentanza

      Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale[14] è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce:

      a. in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;

      b. in qualità di socio;

      c. in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale[15] nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;

      d. in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.

      Art. 30

      8. Querela della parte lesa.

      Diritto di querela

      1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito.

      2 Se la persona lesa non ha l’esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela, il diritto di querela spetta anche all’autorità tutoria.

      3 La persona lesa minorenne o interdetta può anch’essa presentare la querela se è capace di discernimento.

      4 Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.

      5 Se l’avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.

      Art. 31

      Termine

      Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato.

      Art. 32

      Indivisibilità

      Quando l’avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.

      Art. 33

      Desistenza

      1 Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza.

      2 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

      3 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.

      4 Essa non vale per l’imputato che vi si opponga.

      Titolo terzo: Delle pene e delle misure

      Capo primo: Delle pene

      Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva

      Art. 34

      1. Pena pecuniaria.

      Commisurazione

      1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere.

Скачать книгу