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giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

      3 Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera.

      4 Il numero e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.

      Art. 35

      Esazione

      1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.

      2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.

      3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.

      Art. 36

      Pena detentiva sostitutiva

      1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima non è può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.

      2 Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un’autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.

      3 Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece:

      a. la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo;

      b. la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera; oppure c. l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.

      4 Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 37, 38 e 39 capoverso 2.

      5 La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell’aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.

      Art. 37

      2. Lavoro di pubblica utilità.

      Contenuto

      1 Con il consenso dell’autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.

      2 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.

      Art. 38

      Esecuzione

      L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.

      Art. 39

      Commutazione

      1 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.

      2 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.

      3 La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.

      Art. 40

      3. Pena detentiva.

      In generale

      Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

      Art. 41

      Pena detentiva di breve durata senza condizionale

      1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

      2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena.

      3 Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39).

      Sezione 2: Della condizionale

      Art. 42

      1. Pene con la condizionale

      1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

      2 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

      3 La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.

      4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106.[16]

      Art. 43

      2. Pene con condizionale parziale

      1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.

      2 La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.

      3 In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.

      Art. 44

      3. Disposizioni comuni.

      Periodo di prova

      1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

      2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

      3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.

      Art. 45

      Successo del periodo di prova

      Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.

      Art. 46

      Insuccesso

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