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anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev’essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent’anni.

      5 Se l’autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott’anni, la misura può essere eseguita in un’istituzione per adolescenti.

      Art. 62

      Liberazione condizionale

      1 L’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.

      2 Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

      3 Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

      4 Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova:

      a. di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59;

      b. da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

      5 Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.

      6 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso

      1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.

      Art. 62a

      Insuccesso del periodo di prova

      1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l’autorità d’esecuzione:

      a. ordinare il ripristino dell’esecuzione;

      b. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura; o

      c. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l’esecuzione di una pena detentiva.

      2 Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell’articolo 49.

      3 Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell’autorità d’esecuzione.

      4 La durata massima dell’esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all’articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.

      5 Se prescinde dal ripristino dell’esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:

      a. ammonire il liberato condizionalmente;

      b. ordinare un trattamento ambulatoriale o un’assistenza riabilitativa;

      c. impartire norme di condotta, e

      d. prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l’articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.

      6 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5.

      Art. 62b

      Liberazione definitiva

      1 Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente.

      2 L’autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale.

      3 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più eseguita.

      Art. 62c

      Soppressione della misura

      1 La misura è soppressa se:

      a. la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo; o

      b. è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale; oppure

      c. non esiste o non esiste più un’istituzione adeguata.

      2 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest’ultima risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, l’esecuzione è sospesa.

      3 Invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare un’altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.

      4 Se all’atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che l’autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può ordinare l’internamento su proposta dell’autorità di esecuzione.

      5 Se all’atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura tutoria, l’autorità competente ne avvisa l’autorità tutoria.

      6 Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un’altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.

      Art. 62d

      Esame della liberazione e della soppressione

      1 L’autorità competente esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell’istituzione d’esecuzione.

      2 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore.

      Art. 63

      3. Trattamento ambulatoriale.

      Condizioni e esecuzione

      1 Se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:

      a. l’autore

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