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di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.

      Art. 77

      Esecuzione ordinaria

      Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero.

      Art. 77a

      Lavoro e alloggio esterni

      1 La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.

      2 In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d’esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli.

      3 Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all’autorità di esecuzione.

      Art. 77b

      Semiprigionia

      Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell’esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.

      Art. 78

      Segregazione cellulare

      La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:

      a. all’inizio della pena e al fine di avviare l’esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana;

      b. a tutela del detenuto o di terzi;

      c. come sanzione disciplinare.

      Art. 79

      Forma dell’esecuzione per pene detentive di breve durata

      1 Se inferiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semiprigionia.

      2 A richiesta, le pene detentive non superiori a quattro settimane possono essere scontate per giorni. La pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del detenuto.

      3 La semiprigionia e l’esecuzione per giorni possono essere scontate anche in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo.

      Art. 80

      Deroghe alle forme d’esecuzione

      1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:

      a. qualora il suo stato di salute lo richieda;

      b. in caso di gravidanza, parto e puerperio;

      c. per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell’interesse anche del bambino medesimo.

      2 Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un’altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell’autorità d’esecuzione.

      Art. 81

      Lavoro

      1 Il detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni.

      2 Il detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore di lavoro privato.

      Art. 82

      Formazione e perfezionamento

      Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità di acquisire una formazione e un perfezionamento corrispondenti alle sue capacità.

      Art. 83

      Retribuzione

      1 Il detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente alle sue prestazioni e adeguata alle circostanze.

      2 Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale somma destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno.

      3 Per la partecipazione a misure di formazione o perfezionamento professionali che il piano d’esecuzione prevede in luogo del lavoro il detenuto riceve un congruo compenso.

      Art. 84

      Relazioni con il mondo esterno

      1 Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all’esterno del penitenziario. Dev’essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.

      2 Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati. Le visite non possono essere sorvegliate all’insaputa degli interessati. Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale.

      3 Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori nonché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell’ordinamento generale del penitenziario.

      4 I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall’autorità competente.

      5 I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.

      6 Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.

      6bis Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l’esecuzione della pena che precede l’internamento a vita.[41]

      7 Rimangono salvi l’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963[42] sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.

      Art. 85

      Controlli e ispezioni

      1 Gli effetti personali e gli alloggi dei detenuti possono essere perquisiti per tutelare l’ordine e la sicurezza nel penitenziario.

      2 Il detenuto sospettato di celare su di sé o nel suo corpo oggetti vietati può essere sottoposto a un esame corporale. L’esame è effettuato da una persona dello stesso sesso. Se implica una svestizione, non può essere eseguito in presenza di altri detenuti. L’esame all’interno del corpo è effettuato da un medico o da personale medico.

      Art. 86

      Liberazione condizionale

      a. Concessione

      1

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