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vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell’autorità competente.

      2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione.[23]

      3 Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l’abbandono del procedimento. [24]

      4 …[25]

      Capo secondo: Delle misure

      Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell’internamento

      Art. 56

      1. Principi

      1 Una misura deve essere ordinata se:

      a. la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati;

      b. sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige; e

      c. le condizioni previste negli articoli 59–61, 63 o 64 sono adempiute.

      2 La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.

      3 Per ordinare una misura prevista negli articoli 59–61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l’articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su:

      a. la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell’autore;

      b. il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e

      c. la possibilità di eseguire la misura.

      4 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, la perizia dev’essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l’autore.

      4bis Se entra in linea di conto l’internamento a vita di cui all’articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore.[26]

      5 Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un’istituzione adeguata.

      6 La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev’essere soppressa.

      Art. 56a

      Concorso di misure

      1 Se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore.

      2 Se più misure si rivelano necessarie, il giudice può ordinarle congiuntamente.

      Art. 57

      Relazione tra le misure e le pene

      1 Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.

      2 Le misure di cui agli articoli 59–61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l’articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente.

      3 La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.

      Art. 58

      Esecuzione

      1 …[27]

      2 Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59–61 devono essere separate dai penitenziari.

      Art. 59

      2. Misure terapeutiche stazionarie.

      Trattamento di turbe psichiche

      1 Se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

      a. l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba, e

      b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.

      2 Il trattamento stazionario si svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure.

      3 Fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.[28]

      4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.

      Art. 60

      Trattamento della tossicodipendenza

      1 Se l’autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

      a. l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza, e

      b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.

      2 Il giudice tiene conto della richiesta dell’autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento.

      3 Il trattamento si svolge in un’istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell’autore.

      4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale.

      Art. 61

      Misure per i giovani adulti

      1 Se l’autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un’istituzione per giovani adulti qualora:

      a. l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità, e

      b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.

      2 Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.

      3 Vanno stimolate le attitudini dell’autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare

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