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con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

      Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

      Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

      Art. 248. Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità. (1)

      L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. (2)

      L’azione è imprescrittibile.

      Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.

      Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

      Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245. (3)

      (1) Rubrica così sostituita dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma così sostituito dall’art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (3) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 249. Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità. (1)

      L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L’azione è imprescrittibile.

      Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

      Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

      Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

      (1) Articolo così sostituito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Capo IV.

      Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (1)

      (1) Intitolazione così sostituita dall’art. 7, comma 8, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Precedentemente l’intitolazione era la seguente: «Capo II Della filiazione naturale e della legittimazione».

      Il presente Capo, prima delle modifiche apportate dall’art. 7 del predetto D.Lgs. n. 154/2013, era suddiviso nelle seguenti Sezioni:

      Sezione I Della filiazione naturale;

      § 1 Del riconoscimento dei figli (artt. 250 268);

      § 2 Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale (artt. 269 279);

      Sezione II Della legittimazione dei figli naturali (artt. 280–290).

      Art. 250. Riconoscimento.

      Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

      Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

      Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

      Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262.

      Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio. (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

      Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

      Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

      Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l’intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.

      Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.”

      è stato così sostituito dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 251. Autorizzazione al riconoscimento.

      Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado [c.c. 74, 75, 76], ovvero un vincolo di affinità [c.c. 78] in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

      Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice (1)

      (1) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 252. Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore. (1)

      Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. (2)

      L’eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge convivente e degli altri figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell’altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi. (3)

      Qualora il figlio sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia è subordinato al consenso dell’altro coniuge, a meno che

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