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      è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 282. Legittimazione di figli premorti.

      (…) (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.”

      è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 283. Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio.

      (…) (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.”

      è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 284. Legittimazione per provvedimento del giudice.

      (…) (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

      1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compi uto l’età indicata nel quinto comma dell’articolo 250;

      2)

      che per il genitore vi sia l’impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

      3) che vi sia l’assenso dell’altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;

      4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell’altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

      La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni.”

      è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 285. Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori.

      (…) (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell’articolo precedente.

      In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.”

      è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 286. Legittimazione domandata dallo ascendente.

      (…) (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.”

      è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 287. Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.

      (…) (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

      Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli.”

      è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 288. Procedura.

      (…) (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

      Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

      Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d’appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

      In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all’atto di nascita del figlio.”

      è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 289. Azioni esperibili dopo la legittimazione.

      (…) (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell’articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263.

      Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell’articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.”

      è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 290. Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice.

      (…) (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

      Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.”

      è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Titolo VIII

      Dell’adozione di persone maggiori di eta’

      Capo I.

      Dell’adozione di persone maggiori di eta’ e dei suoi effetti

      Art. 291. Condizione.

      L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendono adottare.

      Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale

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