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in un momento anteriore se l’interesse della famiglia lo esige o lo consente.

      Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

      Art. 193. Separazione giudiziale dei beni.

      La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

      Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell’amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell’altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

      La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

      La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l’effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

      La sentenza è annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle convenzioni matrimoniali.

      Art. 194. Divisione dei beni della comunione.

      La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.

      Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.

      Art. 195. Prelevamento dei beni mobili.

      Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

      Art. 196. Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.

      Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell’articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l’ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all’altro coniuge.

      Art. 197. Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.

      Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E’ fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all’altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

      Art. 198.

      (…) (1)

      (1)

      “Frutti della dote. Alimenti alla vedova.

      I frutti della dote decorrono di diritto, a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

      La moglie, tuttavia, per l’anno successivo allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall’eredità del marito, in luogo dei frutti della dote, il proprio mantenimento in congrua misura.

      Se non vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti per l’anno successivo allo scioglimento del matrimonio.

      In ogni caso l’eredità del marito deve fornire, durante un anno, l’abitazione alla moglie, che non sia separata per propria colpa.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 199.

      (…) (1)

      (1)

      “Divisione dei frutti.

      Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell’altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell’ultimo anno o nell’ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all’anno.

      L’anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 200.

      (…) (1)

      (1) “

      Locazioni.

      Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall’usufruttuario.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 201.

      (…) (1)

      (1)

      “Spese e miglioramenti.

      Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 202.

      (…) (1)

      (1)

      “Casi di separazione.

      La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E’ inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito.

      Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote.

      La separazione stragiudiziale è nulla.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 203.

      (…) (1)

      (1)

      “Inefficacia della separazione.

      La separazione della dote ordinata dall’autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 204.

      (…) (1)

      (1)

      “Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione.

      La sentenza che pronunzia la separazione è

      retroattiva sino al giorno della domanda. Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 205.

      (…) (1)

      (1)

      “Divieto

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