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beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

      Art. 220.

      (…) (1)

      (1) “

      Amministrazione della comunione.

      Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.

      ” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 221.

      (…) (1)

      (1)

      “Locazioni.

      Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall’usufruttuario.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 222.

      (…) (1)

      (1)

      “Amministrazione affidata alla moglie.

      In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell’interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l’amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 223.

      (…) (1)

      (1)

      “Obblighi gravanti sui beni della comunione.

      I beni della comunione rispondono di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto, di tutti i carichi dall’amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall’uno o dall’altro coniuge.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 224.

      (…) (1)

      (1)

      “Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie.

      I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell’articolo precedente.

      Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito, sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 225.

      (…) (1)

      (1)

      “Scioglimento della comunione.

      La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coni ugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 226.

      (…) (1)

      (1)

      “Separazione giudiziale dei beni.

      La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì esser e pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.

      Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205. La separazione stragiudiziale è nulla.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 227.

      (…) (1)

      (1)

      “Divisione dei beni della comunione.

      Avvenuto lo scioglimento della comunione, l’attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione.

      Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell’inventario, uniformandosi a quanto è stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredità o per l’accettazione delle medesime col beneficio dell’inventario e sotto le sanzioni ivi previste.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 228.

      (…) (1)

      (1)

      “Prelevamento di beni mobili.

      Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d’inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

      Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.

      In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 229.

      (…) (1)

      (1)

      “Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.

      Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell’articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l’ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 230.

      (…) (1)

      (1)

      

      Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.

      Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della com unione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Sezione VI.

      Dell’impresa familiare

      Art. 230-bis. Impresa familiare.

      Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella

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