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familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

      Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.

      Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

      Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

      In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732.

      Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 23 giugno 2008, n. 17057 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 novembre 2008, n. 27475 in Altalex Massimario.

      Titolo VII

      Dello stato di figlio (1)

      (1) Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Della filiazione».

      La suddivisione in Capi del presente Titolo, prima delle modifiche apportate dall’art. 7 del predetto D.Lgs. n. 154/2013, era la seguente:

      Capo I — Della filiazione legittima (artt. 231–249);

      Capo II — Della filiazione naturale e della legittimazione (artt. 250–290).

      Capo I.

      Della presunzione di paternità (1)

      (1) Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Della filiazione legittima».

      Il presente Capo, prima delle modifiche apportate dall’art. 7 del predetto D.Lgs. n. 154/2013, era suddiviso nelle seguenti Sezioni:

      Sezione I Dello stato di figlio legittimo (artt. 231–235); Sezione II Delle prove della filiazione legittima (artt. 236–243);

      Sezione III Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità (artt. 244–249).

      Art. 231. Paternità del marito. (1)

      Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

      (1) Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 232. Presunzione di concepimento durante il matrimonio.

      Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (1)

      La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

      Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 233. Nascita del figlio prima dei centottanta giorni. (1)

      (……..)

      (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 234. Nascita del figlio dopo i trecento giorni.

      Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

      In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio. (1)

      (1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 235. Disconoscimento di paternità. (1)

      (……..)

      (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Capo II.

      Delle prove della filiazione (1)

      (1) Intitolazione così sostituita dall’art. 7, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Precedentemente l’intitolazione era la seguente: “Sezione II Delle prove della filiazione legittima”.

      Art. 236. Atto di nascita e possesso di stato.

      La filiazione si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio. (1)

      (1) Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 237. Fatti costitutivi del possesso di stato.

      Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

      In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

      che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa;

      che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

      che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. (1)

      (1) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 238. Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita. (1)

      Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all’atto stesso. (2)

      (………..) (3)

      (1)

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