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emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

      (1) Articolo sostituito dall’art. 51, L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 170.

      Esecuzione sui beni e sui frutti.

      La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

      Art. 171.

      Cessazione del fondo.

      La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

      Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.

      Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

      Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

      Art. 172. (1)

      [Riduzione].

      La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.

      (1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 173. (1)

      [Amministrazione.]

      L’amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.

      Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l’amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.

      Il coniuge che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell’usufruttuario.

      (1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 174. (1)

      [Sostituzione del coniuge amministratore.]

      Qualora il coniuge a cui spetta l’amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l’interesse della famiglia, il tribunale può affidare l’amministrazione all’altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.

      (1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 175. (1)

      [Cessazione del vincolo.]

      Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età.

      In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota legittima, l’autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima.

      (1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 176.

      (…) (1)

      (1)

      “Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio.

      Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l’amministrazione spetta al coniuge superstite.

      Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l’amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell’articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.

      Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l’amministratore è nominato dall’autorità giudiziaria.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Sezione III.

      Della comunione legale

      Art. 177. Oggetto della comunione.

      Costituiscono oggetto della comunione:

      a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

      b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

      c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

      d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 23 luglio 2008, n. 20296, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 15 gennaio 2009, n. 799, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 2 febbraio 2009, n. 2569, Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 1° luglio 2009, n. 15426 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 5 maggio 2010, n. 10855 in Altalex Massimario.

      Art. 178. Beni destinati all’esercizio di impresa.

      I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

      Art. 179. Beni personali.

      Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

      a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

      b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

      c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

      d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;

      e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

      f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

      L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 marzo 2008, n. 6120 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 febbraio 2009, n. 4039 in Altalex Massimario.

      Art.

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