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la quale il matrimonio si deve contrarre.

      La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

      Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

      La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione.

      Art. 112. Rifiuto della celebrazione.

      L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

      Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

      Art. 113. Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile.

      Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

      Art. 114.

      (…) (1)

      (1)

      “Matrimonio del

      Re

      Imperatore e dei

      Principi reali.

      Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del

      Senato.

      Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’articolo 111.”

      Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

      Sezione V.

      Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nella Repubblica

      Art. 115. Matrimonio del cittadino all’estero.

      Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. (1)

      (1) Il comma:

      “La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell’ultimo domicilio.”

      è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

      Art. 116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica.

      Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano]. (1)

      Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

      Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

      (1) Le parole:

      “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”

      sono state aggiunte dalla L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (sentenza 25 luglio 2011, n. 245).

      Sezione VI.

      Della nullità del matrimonio

      Art. 117. Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.

      Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio contratto con violazione dell’articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

      Il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impugnato finché dura l’assenza.

      Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione ai sensi del quarto comma dell’articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

      La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall’articolo 68.

      Art. 118.

      (…) (1)

      (1)

      “Difetto di età.

      Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all’età fissata nel primo comma dell’articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.

      Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 119. Interdizione.

      Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

      L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

      Art. 120. Incapacità di intendere o di volere.

      Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

      L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

      Art. 121.

      (…) (1)

      (1)

      “Mancanza di assenso.

      Il matrimonio contratto senza l’assenso prescritto dall’articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l’assenso e da quello degli sposi per il quale l’assenso era necessario.

      L’azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l’assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio.

      Parimenti

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