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nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

      Art. 100. Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.

      Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In quel caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

      Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

      Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze. (1)

      (1) Il comma:

      “Quando è stata autorizzata l’omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall’articolo 97.”

      È stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

      Art. 101. Matrimonio in imminente pericolo di vita.

      Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

      L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.

      _______________

      Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 18 novembre 2008, n. 27407 in Altalex Massimario.

      Sezione III.

      Delle opposizioni al matrimonio

      Art. 102. Persone che possono fare opposizione.

      I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

      Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

      Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

      Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

      Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione.

      Art. 103. Atto di opposizione.

      L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere la elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. (1)

      (1) Il comma:

      “L’atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.”

      è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

      Art. 104. Effetti dell’opposizione.

      (…) (1)

      Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

      (1) Il comma:

      “L’opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l’opposizione.”

      è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

      Art. 105.

      (…) (1)

      (1)

      “Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.

      Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia reale.”

      Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

      Sezione IV.

      Della Celebrazione del matrimonio

      Art. 106. Luogo della celebrazione.

      Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

      Art. 107. Forma della celebrazione.

      Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

      L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

      Art. 108. Inopponibilità di termini e condizioni.

      La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.

      Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

      Art. 109. Celebrazione in un comune diverso.

      Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’articolo 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’articolo 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

      La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

      Art. 110. Celebrazione fuori della casa comunale.

      Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107.

      Art. 111. Celebrazione per procura.

      I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

      La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio,

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