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di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato (2) nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

      Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato (3) nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

      Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

      (1) Le parole: "o con gli stessi ha partecipato" sono state aggiunte dall’art. 3, comma 15, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94

      (2) Le parole: "o con la stessa ha partecipato" sono state aggiunte dall’art. 3, comma 15, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94

      (3) Le parole: "o con questi ha partecipato" sono state inserite dall’art. 3, comma 15, lett. c) della L. 15 luglio 2009, n. 94

      Art. 113. Cooperazione nel delitto colposo.

      Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

      La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell'art. 112.

      Art. 114. Circostanze attenuanti.

      Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

      Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

      La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 15 aprile 2008, n. 15543 in Altalex Massimario.

      Art. 115. Accordo per commettere un reato. Istigazione.

      Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

      Nondimeno nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

      Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

      Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

      Art. 116. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.

      Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

      Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 16 giugno 2010, n. 23212 in Altalex Massimario.

      Art. 117. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

      Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

      Art. 118. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.

      Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

      Art. 119. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena.

      Valutazione delle circostanze di esclusione della pena.

      Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

      Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

      Capo IV.

      Della persona offesa dal reato

      Art. 120. Diritto di querela.

      Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

      Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore.

      I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

      Art. 121. Diritto di querela esercitato da un curatore speciale.

      Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

      Art. 122. Querela di uno fra più offesi.

      Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

      Art. 123. Estensione della querela.

      La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

      Art. 124. Termine per proporre la querela. Rinuncia.

      Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

      Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

      Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

      La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

      Art. 125. Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante.

      La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

      Art. 126. Estinzione del diritto di querela.

      Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

      Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

      Art. 127. Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica.

      Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente

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