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      (1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

      [Art. 149.

      Consiglio di patronato e Cassa delle ammende. (1)

      Presso ciascun tribunale è costituito un consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:

      1. prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;

      2. prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

      Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende].

      (1) Articolo abrogato dall'art. 89, Legge n. 354/1975.

      Titolo VI

      Della estinzione del reato e della pena

      Capo I.

      Della estinzione del reato

      Art. 150. Morte del reo prima della condanna.

      La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

      Art. 151. Amnistia.

      L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

      Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

      L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

      L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

      L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

      Art. 152. Remissione della querela.

      Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

      La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

      La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

      La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 18 luglio 2007, n. 28545 in Altalex Massimario.

      Art. 153. Esercizio del diritto di remissione. Incapaci.

      Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.

      I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

      Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.

      Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

      Art. 154. Più querelanti: remissione di uno solo.

      Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

      Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

      Art. 155. Accettazione della remissione.

      La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

      La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

      Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.

      Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

      Art. 156. Estinzione del diritto di remissione.

      Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

      Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. (1)

      La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

      Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

      Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

      Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

      Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

      (2)

      La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

      La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

      (1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

      Il testo previgente disponeva: "Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.

      La prescrizione estingue il reato:

      1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

      2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

      3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa.

      4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

      5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;

      6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.

      Per

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