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nel minimo a cinque anni. (2)

      In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma. (3)

      (1) Articolo aggiunto dall’art. 2 del D.L.vo Lgt 14 settembre 1944, n. 288, e così sostituito dall’art. 1, co. 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

      (2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 1, co. 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma del presente articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

      (3) Comma inserito dall’art. 1, co. 1, lett. f-bis), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

      Art. 63. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.

      Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

      Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

      Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

      Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

      Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 11 marzo 2008, n. 10828 in Altalex Massimario.

      Art. 64. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.

      Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

      Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

      Art. 65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.

      Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

      1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

      2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

      3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

      Art. 66. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti.

      Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

      1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

      2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

      3) e, rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197 se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

      Art. 67. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti.

      Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

      1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte; (1)

      2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

      Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

      (1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

      Art. 68. Limiti al concorso di circostanze.

      Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

      Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. II, sentenza 2 novembre 2009, n. 42033 in Altalex Massimario.

      Art. 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

      Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

      Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

      Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. (1)

      (…) (2)

      (1) Comma così sostituito dall’art. 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251. La Corte Costituzionale, con sentenza 5 novembre 2012, n. 251, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, co. 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’art. 99, co. 4, del codice penale.

      (2) Il comma che recitava: "In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 63, valutata per ultima la recidiva." è stato abrogato dall'art. 7 del D.L. n. 99/1074.

      _______________

      Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 10 luglio 2008, n. 257 e Cassazione Penale, sez. I, sentenza 27 gennaio 2010, n. 3464 in Altalex Massimario.

      Art.

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