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      (1)

      “Responsabilità del nuovo marito.

      Quando la madre è mantenuta nella amministrazione dei beni o vi è riammessa, il marito s’intende sempre ad essa associato in quell’amministrazione e ne diviene responsabile in solido.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 342.

      (…) (1)

      (1) L’articolo

      “Nuove nozze del genitore non ariano.”

      è stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

      Titolo IX-bis

      Ordini di protezione contro gli abusi familiari (1)

      (1) Titolo aggiunto dalla L. 4 aprile 2001, n. 154.

      Art. 342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari.

      Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, (1) su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.

      (1) Le parole:

      “qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio,”

      sono state abrogate dalla L. 6 novembre 2003, n. 304.

      Art. 342-ter. Contenuto degli ordini di protezione.

      Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

      Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

      Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno (1) e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

      Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

      (1) Le parole:

      “sei mesi”

      sono state così sostituite dalle attuali:

      “un anno”

      dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.

      Titolo X

      Della tutela e dell’emancipazione

      Capo I.

      Della tutela dei minori

      Art. 343. Apertura della tutela.

      Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario (2) dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. (1)

      Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, (3) la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

      (1) Comma così modificato dall’art. 56, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Le parole:

      “la pretura del mandamento”

      sono state sostituite dalle parole:

      “il tribunale del circondario”

      dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

      (3) La parola:

      “mandamento”

      è stata sostituita dall’attuale:

      “circondario”

      dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

      Sezione I.

      Del giudice tutelare

      Art. 344. Funzioni del giudice tutelare.

      Presso ogni tribunale (1) il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

      Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

      (1) La parola:

      “pretura”

      è stata sostituita dall’attuale:

      “tribunale”

      dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

      Sezione II.

      Del tutore e del protutore

      Art. 345. Denunzie al giudice tutelare.

      L’ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

      Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi la apertura di una tutela.

      I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

      Art. 346. Nomina del tutore e del protutore.

      Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

      Art. 347. Tutela di più fratelli.

      È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore

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