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il quale ne determina l’impiego.

      L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

      Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore. (2)

      (1) Comma così modificato dall’art. 44, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma così modificato dall’art. 44, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 321. Nomina di un curatore speciale. (1)

      In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

      (1) Articolo così modificato dall’art. 45, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 322. Inosservanza delle disposizioni precedenti. (1)

      Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

      (1) Articolo così modificato dall’art. 46, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 323. Atti vietati ai genitori. (1)

      I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

      Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

      (1) Articolo così modificato dall’art. 47, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 324. Usufrutto legale.

      I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione. (1)

      I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.

      Non sono soggetti ad usufrutto legale:

      1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

      2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;

      3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

      4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

      (1) Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      _______________

      Cfr. Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 22 maggio 2009, n. 4011 in Altalex Massimario.

      Art. 325. Obblighi inerenti all’usufrutto legale.

      Gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dell’usufruttuario.

      Art. 326. Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.

      L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

      L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

      Art. 327. Usufrutto legale di uno solo dei genitori. (1)

      Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale è il solo titolare dell’usufrutto legale.

      (1) Articolo così modificato dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 328. Nuove nozze.

      Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo.

      Art. 329. Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale.

      Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

      Art. 330. Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli. (2)

      Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. (3)

      In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1)

      (1) Comma così modificato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149.

      (2) Rubrica così modificata dall’art. 50, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (3) Comma così modificato dall’art. 50, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 331.

      (…) (1)

      (1)

      “Passaggio della patria potestà alla madre.

      Quando, pronunziata la decadenza, l’esercizio della patria potestà passa alla madre, il tribunale può in speciali circostanze impartire disposizioni alle quali la madre deve a ttenersi. Il tribunale può anche ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa paterna.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 332. Reintegrazione nella responsabilità genitoriale. (1)

      Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. (2)

      (1) Rubrica così modificata dall’art. 51, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma

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