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il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

      Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

      Art. 388. Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto.

      Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela. (1)

      La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

      (1) Le originarie parole:

      “prima dell’approvazione”

      sono state così sostituite dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6.

      Art. 389. Registro delle tutele.

      Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore.

      Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore.

      Capo II.

      Dell’emancipazione

      Art. 390. Emancipazione di diritto.

      Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

      Art. 391.

      (…) (1)

      (1)

      “Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare.

      Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

      L’emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non può accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potestà salvo che concorrano gravissime ragioni.”

      Articolo abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39.

      Art. 392. Curatore dell’emancipato.

      Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

      Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

      Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell’articolo 165.

      Art. 393. Incapacità o rimozione del curatore.

      Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.

      Art. 394. Capacità dell’emancipato.

      L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione.

      Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

      Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell’articolo 375 l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

      Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’articolo 320.

      Art. 395. Rifiuto del consenso da parte del curatore.

      Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto, salva, se occorre, l’autorizzazione del tribunale.

      Art. 396. Inosservanza delle precedenti norme.

      Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’articolo 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

      Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’articolo 378.

      Art. 397. Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.

      Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.

      L’autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

      Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.

      Art. 398.

      (…) (1)

      (1)

      “Revoca dell’emancipazione.

      Quando gli atti del minore ne dimostrano l’incapacità ad amministrare, l’emancipazione accordata per l’articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l’emancipazione o anche d’ufficio, sentito il minore.

      Revocata l’emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all’età maggiore.”

      Articolo abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39.

      Art. 399.

      (…) (1)

      (1)

      “Pubblicità.

      I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l’emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile perché li annoti in margine all’atto di nascita dell’emancipato.

      La pubblicità dei provvedimenti relativi all’autorizzazione dell’esercizio dell’impresa commerciale o alla revoca dell’autorizzazione è regolata dal libro V.”

      Articolo abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39.

      Titolo XI

      Dell’affiliazione e dell’affidamento

      Art. 400. Norme regolatrici dell’assistenza dei minori.

      L’assistenza dei minori è regolata oltre che dalle leggi speciali dalle norme del presente titolo.

      Art. 401. Limiti di applicazione delle norme.

      Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino nell’impossibilità di provvedere al loro mantenimento. (1)

      Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l’educazione o la rieducazione, ovvero

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