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caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

      3. Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.

      4. La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.

      5. Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

      Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura

      Art. 61a[17] Spazio formativo svizzero

      1. La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.

      2. La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.

      3. Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

      Art. 62 Scuola[*]

      1. Il settore scolastico compete ai Cantoni.

      2. I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.[18]

      3. I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.[19]

      4. Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.[20]

      5. La Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico.[21]

      6. È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all’elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.[22]

      Art. 63[23] Formazione professionale

      1. La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

      2. In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell’offerta.

      Art. 63a[24] Scuole universitarie

      1. La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.

      2. La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.

      3. La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell’autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.

      4. Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l’organizzazione e le modalità del coordinamento.

      5. Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall’una all’altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

      Art. 64 Ricerca

      1. La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione.[25]

      2. Può subordinare il suo sostegno in particolare all’assicurazione della qualità e al coordinamento.[26]

      3. Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

      Art. 64a[27] Perfezionamento

      1. La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.

      2. Può promuovere il perfezionamento.

      3. La legge ne determina i settori e i criteri.

      Art. 65 Statistica

      1. La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell’ambiente in Svizzera.[28]

      2. Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l’onere dei rilevamenti.

      Art. 66 Sussidi all’istruzione[29]

      1. La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all’istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l’armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.[30]

      2. A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.

      Art. 67 Promozione dell’infanzia e della gioventù[31]

      1. Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù.

      2. A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.[32]

      Art. 68 Sport

      1. La Confederazione promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva.

      2. Gestisce una scuola di sport.

      3. Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento dello sport nelle scuole.

      Art. 69 Cultura

      1. Il settore culturale compete ai Cantoni.

      2. La Confederazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.

      3. Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.

      Art. 70 Lingue

      1. Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

      2. I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

      3. La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

      4. La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui

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