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riunioni, nonché di parteciparvi o no.

      Art. 23 Libertà d’associazione

      1. La libertà d’associazione è garantita.

      2. Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

      3. Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.

      Art. 24 Libertà di domicilio

      1. Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.

      2. Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.

      Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato

      1. Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono.

      2. I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.

      3. Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.

      Art. 26 Garanzia della proprietà

      1. La proprietà è garantita.

      2. In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.

      Art. 27 Libertà economica

      1. La libertà economica è garantita.

      2. Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.

      Art. 28 Libertà sindacale

      1. I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.

      2. I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.

      3. Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.

      4. La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.

      Art. 29 Garanzie procedurali generali

      1. In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

      2. Le parti hanno diritto d’essere sentite.

      3. Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

      Art. 29a[2] Garanzia della via giudiziaria

      Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.

      Art. 30 Procedura giudiziaria

      1. Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati.

      2. Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.

      3. L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

      Art. 31 Privazione della libertà

      1. Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.

      2. Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.

      3. Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.

      4. Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.

      Art. 32 Procedura penale

      1. Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.

      2. L’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.

      3. Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.

      Art. 33 Diritto di petizione

      1. Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.

      2. Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

      Art. 34 Diritti politici

      1. I diritti politici sono garantiti.

      2. La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.

      Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali

      1. I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.

      2. Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

      3. Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

      Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali

      1. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

      2. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

      3. Esse devono essere proporzionate allo scopo.

      4. I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

      Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici

      Art. 37 Diritti di cittadinanza

      1. Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.

      2. Nessuno dev’essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.

      Art. 38 Acquisizione e perdita della

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