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della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

      2. La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

      3. Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.

      Art. 39 Esercizio dei diritti politici

      1. La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e I Cantoni in materia cantonale e comunale.

      2. I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.

      3. Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.

      4. I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare tre mesi.

      Art. 40 Svizzeri all’estero

      1. La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

      2. La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare sull’esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull’assistenza, come pure nell’ambito delle assicurazioni sociali.

      Capitolo 3: Obiettivi sociali

      Art. 41

      1. A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e I Cantoni si adoperano affinché:

      a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;

      b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;

      c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;

      d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;

      e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;

      f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;

      g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

      2. La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.

      3. La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

      4. Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

      Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni

      Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni

      Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni

      Art. 42 Compiti della Confederazione

      1. La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione.

      2. …[4]

      Art. 43 Compiti dei Cantoni

      I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell’ambito delle loro competenze.

      Art. 43a[5] Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali

      1. La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.

      2. La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.

      3. La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.

      4. Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.

      5. I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

      Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni

      Art. 44 Principi

      1. La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.

      2. Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

      3. Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni[6] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

      Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione

      1. I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

      2. La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

      Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale

      1. I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.

      2. Per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.[7]

      3. La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.[8]

      Art. 47 Autonomia dei Cantoni

      1. La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei Cantoni.

      2. Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch’essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.[9]

      Art. 48 Trattati intercantonali

      1. I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse regionale.

      2. La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

      3. I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

      4. Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l’attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:

      a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;

      b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni[10].

      5. I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.[11]

      Art.

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