Скачать книгу

domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

      a. esecuzione di pene e misure;

      b.[13] scuola, relativamente agli ambiti di cui all’articolo 62 capoverso 4;

      c.[14] scuole universitarie cantonali;

      d. istituzioni culturali d’importanza sovraregionale;

      e. gestione dei rifiuti;

      f. depurazione delle acque;

      g. trasporti negli agglomerati;

      h. medicina di punta e cliniche speciali;

      i. istituzioni d’integrazione e assistenza per gli invalidi.

      2. L’obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.

      3. La legge definisce le condizioni per il conferimento dell’obbligatorietà generale e per l’obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.

      Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale

      1. Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

      2. La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.

      Sezione 3: Comuni

      Art. 50

      1. L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.

      2. Nell’ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.

      3. La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

      Sezione 4: Garanzie federali

      Art. 51 Costituzioni cantonali

      1. Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

      2. Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.

      Art. 52 Ordine costituzionale

      1. La Confederazione tutela l’ordine costituzionale dei Cantoni.

      2. La Confederazione interviene se l’ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l’aiuto di altri Cantoni.

      Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni

      1. La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.

      2. Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.

      3. Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.

      4. Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

      Capitolo 2: Competenze

      Sezione 1: Relazioni con l’estero

      Art. 54 Affari esteri

      1. Gli affari esteri competono alla Confederazione.

      2. La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.

      3. La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

      Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera

      1. I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.

      2. La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.

      3. Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

      Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero

      1. I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza.

      2. Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confe*derazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.

      3. I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

      Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

      Art. 57 Sicurezza

      1. Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

      2. Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

      Art. 58 Esercito

      1. La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.

      2. L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

      3. Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito.[15]

      Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo

      1. Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

      2. Per le donne il servizio militare è volontario.

      3. Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.

      4. La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.

      5. Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

      Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito

      1. La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione.

      2. …[16]

      3. La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.

      Art. 61 Protezione civile

      1. La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di

Скачать книгу