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è composto conformemente alle prescrizioni, l’autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare:

      1. assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale; o

      2. nominare l’organo mancante o un commissario.

      2 Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l’autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un’altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.

      3 La fondazione si assume le spese di queste misure. L’autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.

      4 La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all’autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.

      Art. 84

      C. Vigilanza

      1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione.

      1bis I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.[67]

      2 L’autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.

      Art. 84a[68]

      Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d’insolvenza

      1 Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l’organo superiore della fondazione stila un bilancio intermedio in base al valore di alienazione dei beni e lo sottopone per verifica all’ufficio di revisione. Se la fondazione non dispone di un ufficio di revisione, l’organo superiore della fondazione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.

      2 Se constata che la fondazione ha un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l’ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.

      3 L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti.

      4 All’occorrenza, l’autorità di vigilanza chiede che siano prese misure di esecuzione forzata; le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la dichiarazione o il differimento del fallimento sono applicabili per analogia.

      Art. 84b[69]

      Art. 85[70]

      D. Modificazione

      I. Dell’organizzazione

      L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza e sentito l’organo superiore della fondazione, modificare l’organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.

      Art. 86

      II. Del fine

      1. Su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione[71]

      1 L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all’intenzione del fondatore.[72]

      2 Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine.

      Art. 86a[73]

      2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte

      1 L’autorità federale o cantonale competente modifica il fine della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell’atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica chiesta dal fondatore.

      2 Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre

      1990[74] sull’imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev’essere pubblico o di utilità pubblica.

      3 Il diritto di esigere la modifica del fine non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.

      4 Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente.

      5 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione.

      Art. 86b[75]

      III. Modifiche accessorie dell’atto di fondazione

      L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.

      Art. 87

      E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche

      1 Non sono soggette alle autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche riservate le prescrizioni del diritto pubblico.

      1bis Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione.[76]

      2 Le controversie di diritto privato sono di competenza del giudice.

      Art. 88[77]

      F. Soppressione e cancellazione dal registro

      I. Soppressione da parte dell’autorità competente

      1 L’autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d’ufficio, se:

      1. il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell’atto di fondazione; o

      2. il fine è diventato illecito o immorale.

      2 La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.

      Art. 89[78]

      II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro

      1 La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse.

      2 La soppressione è notificata all’ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell’iscrizione.

      Art. 89bis[79]

      G. Fondazioni di previdenza a favore del personale[80]

      1 Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell’articolo 331 del Codice delle obbligazioni[81] si applicano inoltre le disposizioni seguenti.[82]

      2 Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l’ordinamento, l’attività e lo stato finanziario della fondazione.

      3 I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all’amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.

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