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pubblico.

      3 Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l’ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell’ultima cittadinanza acquistata da essa o da’ suoi ascendenti.

      Art. 23

      2. Domicilio

      a. Nozione

      1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

      2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

      3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.

      Art. 24

      b. Cambiamento di domicilio o dimora

      1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

      2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.

      Art. 25[10]

      c. Domicilio di persone dipendenti

      1 Il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.

      2 Il domicilio dei tutelati è nella sede dell’autorità tutoria.

      Art. 26

      d. Dimora in uno stabilimento

      La dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.[11]

      Art. 27

      B. Protezione della personalità

      I. Contro impegni eccessivi

      1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile.

      2 Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell’uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale.

      Art. 28[12]

      II. Contro lesioni illecite

      1. Principio

      1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.

      2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

      Art. 28a[13]

      2. Azioni

      a. In genere[14]

      1 L’attore può chiedere al giudice:

      1. di proibire una lesione imminente;

      2. di far cessare una lesione attuale;

      3. di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

      2 L’attore può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

      3 Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato.

      Art. 28b[15]

      b. Violenza, minacce o insidie

      1 Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l’attore può chiedere al giudice di vietare all’autore della lesione in particolare di:

      1. avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;

      2. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

      3. mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.

      2 Inoltre, se vive con l’autore della lesione nella stessa abitazione, l’attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall’abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.

      3 Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze:

      1. obbligare l’attore a versare un’indennità adeguata all’autore della lesione per l’uso esclusivo dell’abitazione; o

      2. con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

      4 I Cantoni designano un servizio che può decidere l’allontanamento immediato dell’autore della lesione dall’abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura.

      Art. 28c a 28f[16]

      3. …

      Art. 28g[17]

      4. Diritto di risposta

      a. Principio[18]

      1 Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.

      2 Il diritto di risposta non sussiste nel caso di un resoconto fedele di un pubblico dibattito di un’autorità al quale l’interessato ha partecipato.

      Art. 28h[19]

      b. Forma e contenuto

      1 Il testo della risposta deve limitarsi concisamente all’oggetto dell’esposizione di fatti contestata.

      2 La risposta può essere rifiutata se è manifestamente inesatta o contraria alla legge o ai buoni costumi.

      Art. 28i[20]

      c. Procedura

      1 L’interessato deve far recapitare il testo della risposta all’impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell’esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione.

      2 L’impresa comunica senza indugio all’interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta.

      Art. 28k[21]

      d. Diffusione

      1 La risposta dev’essere diffusa al più presto e in modo da raggiungere la stessa cerchia di persone cui era diretta l’esposizione di fatti contestata.

      2 La risposta deve essere designata come tale; l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione può aggiungervi soltanto una dichiarazione in cui indica se mantiene la propria versione dei fatti o su quali fonti d’informazione si è fondata.

      3 La diffusione della risposta è gratuita.

      Art. 28l[22]

      e. Intervento del giudice

      1 Se l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisce l’esercizio del diritto di risposta, rifiuta la risposta o non la diffonde correttamente, l’interessato può rivolgersi al giudice.

      2 …[23]

      3 e 4 [24]

      Art. 29

      III. Diritto a nome

      1. Protezione

      1 Se a qualcuno è contestato

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