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competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008[36] sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;

      3. il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all’articolo 359[37] del Codice penale;

      4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse[38].

      Art. 44

      B. Organizzazione

      I. Autorità dello stato civile

      1. Ufficiali dello stato civile

      1 Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti:

      1. tengono i registri;

      2. notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti;

      3. istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedono alla celebrazione del matrimonio;

      4. ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.

      2 Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.

      Art. 45

      2. Autorità di vigilanza

      1 Ogni Cantone designa l’autorità di vigilanza.

      2 Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze:

      1. vigila sugli uffici dello stato civile;

      2. assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile;

      3. collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio;

      4. decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all’estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere;

      5. assicura la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell’ambito dello stato civile.

      3 La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.[39]

      Art. 45a[40]

      Ia. Banca dati centrale

      1 La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.

      2 La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al numero di abitanti.

      3 Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:

      1. la procedura di collaborazione;

      2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;

      3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

      4. l’archiviazione.

      Art. 46

      II. Responsabilità

      1 Chi è stato illecitamente danneggiato da persone operanti nell’ambito dello stato civile nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali può

      chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell’offesa la giustifichi, la riparazione morale.

      2 Il Cantone risponde del danno; esso può esercitare regresso verso le persone che hanno causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.

      3 Alle persone impiegate dalla Confederazione si applica la legge del

      14 marzo 1958 sulla responsabilità[41].

      Art. 47

      III. Misure disciplinari

      1 L’autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d’ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.

      2 Le sanzioni disciplinari consistono nell’ammonimento, nella multa fino a franchi 1000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.

      3 È fatta salva l’azione penale.

      Art. 48

      C. Disposizioni d’esecuzione

      I. Diritto federale

      1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

      2 Esso disciplina in particolare

      1. i registri da tenere e i dati da registrare;

      2. l’utilizzazione del numero di assicurato conformemente all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946[42] sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone;

      3. la tenuta dei registri;

      4. la vigilanza.[43]

      3 Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile.

      4 Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.

      5 Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:

      1. alla notificazione di fatti dello stato civile;

      2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;

      3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.[44]

      Art. 49

      II. Diritto cantonale

      1 I Cantoni fissano i circondari dello stato civile.

      2 Nell’ambito del diritto federale adottano le necessarie disposizioni d’esecuzione.

      3 Le prescrizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, devono essere approvate dalla Confederazione.

      Art. 50 e 51

      Abrogati

      Titolo secondo: Delle persone giuridiche

      Capo primo: Disposizioni generali

      Art. 52

      A. Personalità

      1 Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l’iscrizione nel registro di commercio.

      2 Le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico, le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell’iscrizione.

      3 Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità.

      Art. 53

      B. Godimento dei diritti civili

      Le persone giuridiche sono capaci di ogni diritto ed obbligazione, che non dipendono necessariamente dallo stato o dalla qualità della persona fisica, come il sesso, l’età e la parentela.

      Art. 54

      C. Esercizio dei diritti civili

      I. Condizioni

      Le persone giuridiche hanno l’esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti.

      Art. 55

      II.

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