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VIII.

      Dell’eredita’ giacente

      Art. 528. Nomina del curatore.

      Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.

      Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (2) e iscritto nel registro delle successioni.

      (1) Le parole:

      “della pretura del mandamento”

      sono state sostituite dalle parole:

      “dal tribunale del circondario”

      dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

      (2) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340.

      Art. 529. Obblighi del curatore.

      Il curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale (1) il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

      (1) La parola:

      “pretore”

      è stata sostituita dalla parola:

      “tribunale”

      dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

      Art. 530. Pagamento dei debiti ereditari.

      Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. (1)

      Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

      (1) La parola:

      “pretore”

      è stata sostituita dalla parola:

      “tribunale”

      dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

      Art. 531. Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.

      Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

      Art. 532. Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità.

      Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata.

      Capo IX.

      Della petizione di eredita’

      Art. 533. Nozione.

      L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

      L’azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.

      Art. 534. Diritti dei terzi.

      L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

      Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.

      La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dall’erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente.

      Art. 535. Possessore di beni ereditari.

      Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni.

      Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell’eredità, è solo obbligato a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l’erede subentra nel diritto di conseguirlo.

      È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l’errore dipende da colpa grave.

      Capo X.

      Dei legittimari

      Sezione I.

      Dei diritti riservati ai legittimari

      Art. 536. Legittimari.

      Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. (1) Ai figli sono equiparati gli adottivi. (2)

      A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli. (3)

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002 in Altalex Massimario.

      (1) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (3) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 537. Riserva a favore dei figli. (1)

      Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. (2)

      Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli. (3)

      (…….) (4)

      _______________

      Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 18 dicembre 2009, n. 335 in Altalex Massimario.

      (1) Rubrica così modificata dall’art. 71, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma così modificato dall’art. 71, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (3) Comma così modificato dall’art. 71, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (4) Comma abrogato dall’art. 71, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 538. Riserva a favore degli ascendenti. (1)

      Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore

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