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ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

      Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

      Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002 in Altalex Massimario.

      Art. 461. Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.

      Se il chiamato rinunzia alla eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità.

      Capo II.

      Della capacita’ di succedere

      Art. 462. Capacità delle persone fisiche.

      Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.

      Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

      Capo III.

      Dell’indegnita’

      Art. 463. Casi d’indegnità.

      E’ escluso dalla successione come indegno:

      1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

      2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge (1) dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;

      3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (2) con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

      3-bis) chi, essendo decaduto dalla podestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non è stato reintegrato nella podestà alla data di apertura della successione della medesima. (3)

      4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;

      5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

      6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

      (1) La parola:

      “penale”

      è stata soppressa dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.

      (2) Le parole:

      “con la morte,”

      sono state soppresse dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.

      (3) Numero inserito dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 9 aprile 2008, n. 9274 e Cassazione civile, sez. II, sentenza 5 marzo 2009, n. 5402 in Altalex Massimario.

      Art. 464. Restituzione di frutti.

      L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.

      Art. 465. Indegnità del genitore.

      Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

      Art. 466. Riabilitazione dell’indegno.

      Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con un testamento.

      Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

      Capo IV.

      Della rappresentazione

      Art. 467. Nozione.

      La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. (1)

      Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

      (1) Comma così modificato dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 468. Soggetti.

      La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. (2)

      I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. (1)

      (1) La Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accett are, non lasci o non abbia discendenti legittimi.

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22840 in Altalex Massimario.

      (2) Comma così modificato dall’art. 67, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 469. Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.

      La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

      La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

      Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

      Capo V.

      Dell’accettazione dell’eredita’

      Sezione I.

      Disposizioni generali

      Art. 470. Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario.

      L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.

      L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

      Art. 471. Eredità devolute a minori o interdetti.

      Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321

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