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in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.”

      Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 575.

      (…) (1)

      (1)

      “Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.

      Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.”

      Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 576.

      (…) (1)

      (1)

      “Successione dei soli figli naturali.

      In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l’eredità.”

      Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 577. Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore. (1)

      Il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l’eredità, se l’ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.

      (1) La Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

      Art. 578. Successione dei genitori al figlio naturale. (1)

      (……..)

      (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 579. Concorso del coniuge e dei genitori. (1)

      (……..)

      (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 580. Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili. (1)

      Ai figli fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. (2)

      I figli fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. (2)

      (1) Rubrica così modificata dall’art. 79, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma così modificato dall’art. 79, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Capo II.

      Della successione del coniuge

      Art. 581. Concorso del coniuge con i figli. (1)

      Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

      (1) Articolo così modificato dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 582. Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle. (1)

      Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell’eredità. (2)

      (1) Rubrica così modificata dall’art. 81, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma così modificato dall’art. 81, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 583. Successione del solo coniuge.

      In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.

      (1) Articolo così modificato dall’art. 82, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 584. Successione del coniuge putativo.

      Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell’articolo 540.

      Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

      Art. 585. Successione del coniuge separato.

      Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

      Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548.

      Capo III.

      Della successione dello stato

      Art. 586. Acquisto dei beni da parte dello Stato.

      In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

      Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1549 in Altalex Massimario.

      Titolo III

      Delle successioni testamentarie

      Capo I.

      Disposizioni generali

      Art. 587. Testamento.

      Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 19283 in Altalex Massimario.

      Art. 588. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.

      Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

      L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che

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