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il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (4)

      8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

      9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo. (5)

      (1) Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (2) Periodo aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (3) Lettera così sostituita dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (4) Lettera aggiunta dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (5)Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Art. 8.

      Norme di organizzazione (1)

      1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente Parte. (2)

      2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

      3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un triennio.

      4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall’art. 53 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell’art. 7 del DL 23 maggio 2008, n. 960, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 123. (3)

      (1) Rubrica così modificata dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (2) Il precedente comma che recitava: “1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui al presente decreto” è stato così sostituito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (3) Il precedente comma che recitava: “I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. Nel caso prestino la propria prestazione a tempo parziale sono posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione di tempo definito. In seguito al collocamento fuori ruolo o in aspettativa del personale, le Amministrazioni pubbliche rendono indisponibile il posto liberato.“ è stato così sostituito dall’art. Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13

      Art. 8-bis.

      Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale — IPPC (1)

      1. La commissione istruttoria per l’IPPC, di cui all’art. 28, commi 7, 8 e 9, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l’attività di supporto scientifico per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al Titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all’art. 10, comma 2, del DPR 14 maggio 2007, n. 90.

      2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell’art. 28, commi 7, 8 e 9, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 8 del presente decreto.

      (1) Articolo aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Art. 9.

      Norme procedurali generali

      1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (1)

      2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

      3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

      4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

      (1) Il precedente comma che recitava: “1. Le modalità di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” è stato così sostituito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      Art. 10.

      Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

      1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA. (1)

      1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23. (2)

      1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con

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