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gli impianti ove è svolta una attività di cui all'allegato VIII del presente decreto, nonchè per le loro modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 208, commi 6 e 7, del presente decreto. (10)

      15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 12 del presente articolo, nonchè per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10. (10)

      16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

      a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

      b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

      c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;

      d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

      e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

      f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. (10)

      17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonchè di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. (10)

      (1) Le parole: “che possano avere impatti significativi sull'ambiente” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (2) Parole aggiunte dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (3) Le parole: “se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (4) Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (5) Le parole: “coperti dal segreto di Stato” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (6) Lettera aggiunta dal Decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 convertito in legge 30 dicembre 2008, n. 205

      (7) Parola inserita dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (8) Il precedente comma che recitava: “7. La valutazione è inoltre necessaria per:

      a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;

      b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;

      c) i progetti elencati nell'allegato IV;

      qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.” è stato così sostituito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (9) Parole aggiunte dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

      (10) Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente modificato dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

      Art. 7.

      Competenze

      1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

      2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

      3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto.

      4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.

      4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. (1)

      4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. (1)

      5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di via e il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. (2)

      6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

      7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

      a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;

      b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

      c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purchè con questo compatibili per l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, via ed AIA e per lo svolgimento della relative consultazione. (3)

      d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.

      e) le regole procedurali per il rilascio dei

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