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azioni civili;

      c. nelle altre decisioni che concludono il procedimento, la dichiarazione di conclusione dello stesso;

      d. le decisioni giudiziarie successive;

      e. la decisione concernente le conseguenze accessorie;

      f. la designazione delle persone e autorità che ricevono una copia della decisione o del dispositivo.

      Art. 82 Limitazioni dell’obbligo di motivazione

      1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:

      a. motiva oralmente la sentenza; e

      b. non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP[12], un trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni.

      2 Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:

      a. una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;

      b. una parte interpone ricorso.

      3 Se solo l’accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all’accusatore privato e le pretese civili dello stesso.

      4 Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l’apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all’imputato.

      Art. 83 Interpretazione e rettifica delle decisioni

      1 Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, contraddittorio o incompleto o è in contraddizione con la motivazione, l’autorità penale che ha pronunciato la decisione la interpreta o la rettifica ad istanza di parte o d’ufficio.

      2 L’istanza è presentata per scritto; vi devono essere indicati i passaggi contestati o le modifiche auspicate.

      3 L’autorità penale dà alle altre parti l’opportunità di pronunciarsi sull’istanza.

      4 La decisione interpretata o rettificata è comunicata alle parti.

      Sezione 6: Comunicazione delle decisioni e notificazione

      Art. 84 Comunicazione delle decisioni

      1 Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.

      2 Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.

      3 Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato.

      4 Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all’imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni.

      5 L’autorità penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici.

      6 Le decisioni sono comunicate alle altre autorità designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorità d’esecuzione e a quelle del casellario giudiziale.

      Art. 85 Forma delle comunicazioni e della notificazione

      1 Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta.

      2 La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia.

      3 La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario.

      4 La notificazione è pure considerata avvenuta:

      a. in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

      b. in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.

      Art. 86 Notificazione per via elettronica

      Con il consenso del diretto interessato, ogni notificazione può essere fatta per via elettronica.

      Art. 87 Recapito

      1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

      2 Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

      3 Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo.

      4 Se una parte deve comparire personalmente a un’udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore.

      Art. 88 Pubblicazione

      1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla

      Confederazione o dal Cantone se:

      a. il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

      b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;

      c. una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

      2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

      3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

      4 I decreti d’abbandono e i decreti d’accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati.

      Sezione 7: Termini e date d’udienza

      Art. 89 Disposizioni generali

      1 I termini legali sono improrogabili.

      2 Nel procedimento penale non vi sono ferie giudiziarie.

      Art. 90 Decorrenza e computo dei termini

      1 I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.

      2 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.[13]

      Art. 91 Osservanza dei termini

      1 Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno.

      2 Le istanze o memorie devono

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