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dal presidente del collegio;

      d. nella procedura giudiziaria dinanzi a un’autorità giudicante monocratica, dal giudice unico.

      Art. 62 Compiti generali

      1 Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.

      2 Nella procedura dinanzi a un’autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento esercita tutte le attribuzioni che non sono riservate al collegio.

      Art. 63 Polizia delle udienze

      1 Chi dirige il procedimento provvede a far mantenere la sicurezza, la tranquillità e l’ordine durante le udienze.

      2 Chi dirige il procedimento può ammonire le persone che ne turbano l’andamento od offendono le convenienze. In caso di recidiva, può toglier loro la parola, espellerle dalla sala d’udienza e, se necessario, farle custodire dalla polizia sino alla fine dell’udienza. Può altresì far sgomberare la sala d’udienza.

      3 Chi dirige il procedimento può chiedere l’aiuto della polizia competente nel luogo dell’atto procedurale.

      4 Se una parte è allontanata, l’atto procedurale prosegue comunque.

      Art. 64 Sanzioni disciplinari

      1 Chi dirige il procedimento può punire con la multa disciplinare fino a 1000 franchi le persone che ne turbano l’andamento, offendono le convenienze o non ottemperano a disposizioni ordinatorie.

      2 Le multe disciplinari inflitte dal pubblico ministero e dai tribunali di primo grado possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi alla giurisdizione di reclamo. Questa decide definitivamente.

      Art. 65 Impugnabilità delle disposizioni ordinatorie del giudice

      1 Le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale.

      2 Le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un’autorità giudicante collegiale possono, d’ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio.

      Capitolo 8: Norme procedurali generali

      Sezione 1: Oralità, lingua

      Art. 66 Oralità

      I procedimenti dinanzi alle autorità penali si svolgono oralmente in quanto il presente Codice non prescriva la forma scritta.

      Art. 67 Lingue del procedimento

      1 La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali.

      2 Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.

      Art. 68 Traduzioni

      1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all’interprete se egli stesso e l’estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.

      2 Anche se assistito da un difensore, l’imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.

      3 Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all’occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.

      4 Per la traduzione dell’interrogatorio della vittima di un reato contro l’integrità sessuale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.

      5 Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182–191).

      Sezione 2: Pubblicità

      Art. 69 Principi

      1 Le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d’appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni.

      2 In tali casi, se le parti hanno rinunciato a una pronuncia pubblica della sentenza o se è stato emesso un decreto d’accusa, gli interessati possono prendere visione della sentenza o del decreto d’accusa.

      3 Non sono pubbliche:

      a. la procedura preliminare, fatte salve le comunicazioni delle autorità penali al pubblico;

      b. la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi;

      c. la procedura dinanzi alla giurisdizione di reclamo e, in quanto si svolga per scritto, quella dinanzi al tribunale d’appello;

      d. la procedura del decreto d’accusa.

      4 Chiunque può assistere alle udienze pubbliche; le persone di età inferiore ai 16 anni necessitano tuttavia dell’autorizzazione di chi dirige il procedimento.

      Art. 70 Restrizioni e porte chiuse

      1 Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse:

      a. se la sicurezza o l’ordine pubblici o interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono;

      b. in caso di forte affluenza.

      2 Qualora si proceda a porte chiuse, l’imputato, la vittima e l’accusatore privato possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.

      3 Il giudice può consentire a cronisti giudiziari e ad altre persone che hanno un interesse legittimo di assistere, a determinate condizioni, ad udienze non pubbliche ai sensi del capoverso 1.

      4 Qualora si sia proceduto a porte chiuse, il giudice comunica la sentenza in udienza pubblica o, se necessario, informa il pubblico in altro modo adeguato sull’esito del procedimento.

      Art. 71 Riprese audiovisive

      1 Non sono permesse riprese visive o sonore all’interno dell’edificio del tribunale, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro luogo.

      2 I trasgressori possono essere puniti con la multa disciplinare di cui all’articolo 64 capoverso 1. Le riprese non autorizzate possono essere sequestrate.

      Art. 72 Cronaca giudiziaria

      La Confederazione e i Cantoni possono disciplinare l’ammissione, i diritti e gli obblighi dei cronisti giudiziari.

      Sezione 3: Segreto, informazione del pubblico, comunicazioni ad autorità

      Art. 73 Obbligo del segreto

      1 I membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall’autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale.

      2 Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l’articolo 292 CP[11], obbligare l’accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.

      Art. 74 Informazione del pubblico

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