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del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l’autorità tutoria del luogo di dimora del figlio se quest’ultima ha già preso o prende misure a protezione del figlio.

      2 Il giudice è competente a disciplinare le relazioni personali allorché attribuisce l’autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell’unione coniugale, oppure se modifica tale attribuzione o il contributo di mantenimento.

      3 Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l’autorità parentale o la custodia.

      Art. 275a[183]

      E. Informazione e schiarimenti

      1 I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.

      2 Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.

      3 Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.

      Capo secondo: Del mantenimento da parte dei genitori184

      Art. 276[185]

      A. Oggetto e estensione

      1 I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.

      2 Il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.

      3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.

      Art. 277[186]

      B. Durata

      1 L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.

      2 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.[187]

      Art. 278[188]

      C. Genitori coniugati

      1 Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale.

      2 I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio.

      Art. 279[189]

      D.[190] Azione

      I. Diritto

      1 Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l’anno precedente l’azione.

      2 e 3 …[191]

      Art. 280 a 284[192]

      II e III … IV.

      Art. 285[193]

      Commisurazione del contributo per il mantenimento

      1 Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.[194]

      2 Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo.

      2bis L’obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni.[195]

      3 Il contributo è pagato anticipatamente, per le scadenze fissate dal giudice.

      Art. 286[196]

      V. Modificazione delle circostanze

      1 Il giudice può ordinare che il contributo per il mantenimento sia senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.

      2 Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo.

      3 Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.[197]

      Art. 287[198]

      E. Contratti circa l’obbligo di mantenimento

      I. Prestazioni periodiche

      1 I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità tutoria.

      2 I contributi per il mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorità di vigilanza sulle tutele.

      3 Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è di competenza del giudice.

      Art. 288[199]

      II. Tacitazione

      1 La tacitazione della pretesa di mantenimento con un versamento unico può essere convenuta se l’interesse del figlio la giustifica.

      2 Tale convenzione vincola il figlio soltanto se:

      1. sia stata approvata dall’autorità di vigilanza sulle tutele, o dal giudice se conclusa in una procedura giudiziaria, e

      2. la somma a titolo di tacitazione sia stata pagata all’ufficio designato.

      Art. 289[200]

      F. Adempimento

      I. Creditore

      1 I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.[201]

      199 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

      2 Tuttavia, la pretesa si trasmette con tutti i diritti all’ente pubblico che provveda al mantenimento.

      Art. 290[202]

      II. Esecuzione

      1. Aiuto appropriato

      Se il padre o la madre non adempie l’obbligo di mantenimento, l’autorità tutoria o un altro ufficio designato dal diritto cantonale deve, ad istanza dell’altro genitore, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l’esecuzione della pretesa di mantenimento.

      Art. 291[203]

      2. Diffida ai debitori

      Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.

      Art. 292[204]

      III. Garanzie

      Se

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