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legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (1)

      Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

      (1) Comma inserito con l'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).

      Art. 49.

      Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

      Art. 50.

      Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

      Art. 51.

      Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso posso accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (1)

      La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

      Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

      (1) Periodo aggiunto dalla L. Cost. 30 maggio 2003, n. 1.

      Art. 52.

      La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino.

      Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne' l'esercizio dei diritti politici.

      L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

      Art. 53.

      Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva.

      Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'.

      Art. 54.

      Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

      I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

      PARTE II. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

      TITOLO I. IL PARLAMENTO

      Sezione I. Le Camere.

      Art. 55.

      l Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

      Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

      Art. 56. (1)

      La Camera dei deputati eeletta a suffragio universale e diretto.

      Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. (2)

      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di eta'.

      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. (2)

      (1) Articolo cosi' sostituito con l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2, recante "Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione" (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40).

      Il testo originario dell'art. 56 disponeva:

      "La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.".

      (2) Comma sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19).

      Art. 57. (1)

      Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. (2)

      Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. (2)

      Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette;

      il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

      La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti restiIl Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

      Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

      Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette;

      il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

      La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. (2)

      (1) Articolo cosi' sostituito con l'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente, modificato nel terzo comma dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3).

      V., altresi', legge cost. 9 marzo 1961, n. 1 per l'assegnazione in via transitoria di seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1 aprile 1961, n. 82).

      Il testo dell'art. 57, nella formulazione anteriore alle leggi costituzionali del 1963, disponeva:

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