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il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso.] (1)

      Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

      (1) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

      Art. 13.

      (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite)

      Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

      Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci.

      Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

      Art. 14.

      (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili)

      Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

      Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

      Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

      Art. 15. (1)

      (Cause relative a beni immobili)

      Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta'; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'.

      Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

      Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

      (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

      Art. 16. (1)

      [(Esecuzione forzata)

      Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti e' competente il pretore.

      Per l'espropriazione forzata di cose immobili e' competente il tribunale.

      Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente il tribunale anche relativamente ad esse.

      Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il pretore.]

      (1) Articolo abrogato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 17.

      (Cause relative all'esecuzione forzata)

      Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede: quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

      Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO

      Art. 18.

      (Foro generale delle persone fisiche)

      Salvo che la legge disponga altrimenti, e' competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

      Se il convenuto non ha residenza, ne' domicilio, ne' dimora nello Stato o se la dimora e' sconosciuta, e' competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

      Art. 19.

      (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute)

      Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, e' competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresi' il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

      Ai fini della competenza, le societa' non aventi personalita' giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 ss. del codice civile hanno sede dove svolgono attivita' in modo continuativo.

      Art. 20.

      (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)

      Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

      Art. 21.

      (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)

      Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche` per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e`

      competente il giudice del luogo dove e` posto l'immobile o l'azienda. (1) Qualora l'immobile sia compreso in piu` circoscrizioni giudiziarie, e` competente il giudice della circoscrizione nella quale e` compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e` sottoposto a tributo, e` competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

      Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.

      (1) Periodo così sostituito dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 22.

      (Foro per le cause ereditarie)

      E' competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:

      1) relative a petizione o divisione di eredita' e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

      2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purche' proposte entro un biennio dalla divisione;

      3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purche' proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;

      4) contro l'esecutore testamentario, purche' proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

      Se la successione si e' aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui e' posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

      Art. 23.

      (Foro per le cause tra soci e tra condomini)

      Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

      Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

      Art.

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