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      Codice dei beni culturali e del paesaggio

      ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137

(Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42) Edizione 15.12.2011
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      Codice dei beni culturali e del paesaggio

      ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137

      (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42)

      ** * **

      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      VISTI gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

      VISTO l’Articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

      VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’Articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

      VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’Articolo 1 della legge ottobre 1997, n. 352;

      VISTO l’Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

      VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

      ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

      ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

      VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

      Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

      EMANA

      il seguente decreto legislativo:

      Art. 1.

      1. E’ approvato l’unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell’allegato A, vistato dal Ministro proponente.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004

      CIAMPI

      Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

      Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali

      La Loggia, Ministro per gli affari regionali

      Visto, il Guardasigilli: Castelli

      Parte I

      Disposizioni generali

      Articolo 1.

      (Principi)

      1. In attuazione dell’Articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’Articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

      2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

      3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

      4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

      5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.

      6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

      Articolo 2.

      (Patrimonio culturale)

      1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

      2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

      3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’Articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

      4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

      Articolo 3.

      (Tutela del patrimonio culturale)

      1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

      2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

      Articolo 4.

      (Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale)

      1. Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’Articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell’Articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo Articolo 5.

      2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

      Articolo 5.

      (Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale)

      1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte II del presente codice.

      2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al Ministero.

      3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela [anche su raccolte librarie private, nonché] su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

      4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori

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