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gli eredi.

      Art. 707. Consegna dei beni all’erede.

      L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

      Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

      Art. 708. Disaccordo tra più esecutori testamentari.

      Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

      Art. 709. Conto della gestione.

      L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno.

      Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

      Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

      Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

      Art. 710. Esonero dell’esecutore testamentario.

      Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

      L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.

      Art. 711. Retribuzione.

      L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.

      Art. 712. Spese.

      Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.

      Titolo IV

      Della divisione

      Capo I.

      Disposizioni generali

      Art. 713. Facoltà di domandare la divisione.

      I coeredi possono sempre domandare la divisione.

      Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.

      Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

      Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

      Art. 714. Godimento separato di parte dei beni.

      Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo.

      Art. 715. Casi d’impedimento alla divisione.

      Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell’art. 252 o per il riconoscimento dell’ente istituito erede. (1)

      L’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

      La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.

      Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.

      (1) Comma sostituito dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 e, successivamente, così modificato dall’art. 86, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 716.

      (…) (1)

      (1)

      “Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare.

      Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dal secondo comma dell’articolo 175.”

      Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 717. Sospensione della divisione per ordine del giudice.

      L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

      Art. 718. Diritto ai beni in natura.

      Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

      Art. 719. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.

      Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.

      Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

      Art. 720. Immobili non divisibili.

      Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 22 gennaio 2008, n. 12119 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 22 giugno 2009, n. 2066 in Altalex Massimario.

      Art. 721. Vendita degli immobili.

      I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità giudiziaria.

      Art. 722. Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.

      In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti

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