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per propria elezione, o per la politica del suo Capitano. In questi distretti ogni Barbaro era legato con qualche provinciale Romano da' vincoli dell'ospitalità. Il proprietario era costretto di cedere a quest'ospite non gradito due terzi del suo patrimonio. Ma il Germano pastore, o cacciatore, si sarà talvolta contentato d'uno spazioso tratto di selva, o di pastura, rilasciando la più piccola, quantunque più valutabile parte, al travaglio dell'industrioso Agricoltore226. La mancanza di antiche ed autentiche testimonianze ha favorito l'opinione, che la rapina de' Franchi non fosse moderata, o coperta dalle formalità d'una legal divisione; che questi si fosser dispersi nelle Province della Gallia senza ordine o ritegno veruno; e che ogni vittorioso ladro, secondo i suoi bisogni, la sua avarizia, e la sua forza, misurasse con la spada l'estensione del nuovo suo patrimonio. I Barbari, che si trovavano in distanza dal lor Sovrano, saranno forse stati tentati ad esercitare tali arbitrarie depredazioni; ma la stabile ed artificiosa politica di Clodoveo doveva frenare uno spirito licenzioso, che avrebbe aggravato la miseria del vinto, nel tempo che corrompeva l'unione, e la disciplina de' conquistatori. Il memorabile vaso di Soissons è un monumento, ed una prova della regolar distribuzione delle spoglie Galliche. Era dovere, ed interesse di Clodoveo il provvedere di premj una armata vittoriosa, e di stabilimenti un numeroso Popolo, senza però cagionare de' dispiaceri, e delle ingiurie superflue a' suoi leali Cattolici della Gallia. L'ampio fondo, ch'ei poteva legittimamente acquistare dall'Imperial patrimonio, i terreni vacanti, e le Gotiche usurpazioni, dovevan diminuire la crudele necessità dell'invasione e della confisca; e gli umili Provinciali dovevano più pazientemente piegarsi all'uguale e regolar distribuzione della loro perdita227.

      La ricchezza de' Principi Merovingi consisteva nell'esteso lor patrimonio. Dopo la conquista della Gallia, tuttavia si dilettavano della rustica semplicità dei loro maggiori: le città furono abbandonate alla solitudine, ed alla decadenza; e le monete, le carte, ed i sinodi loro, portano sempre i nomi delle ville o dei palazzi rurali, ne' quali successivamente risederono. Erano sparsi per le Province del loro regno centosessanta di questi palazzi, titolo che non dev'eccitare alcuna inopportuna idea d'arte, o di lusso, e se alcuni di essi potevano pretender l'onore di Fortezze, la massima parte non debbono stimarsi, che utili fattorie. L'abitazione de' chiomati Re era circondata da comode corti, e da stalle pel bestiame, e pei polli; il giardino conteneva degli utili vegetabili; si esercitavano da mani servili per vantaggio del Sovrano le varie specie di commercio, i lavori dell'agricoltura, ed anche le arti della caccia, e della pesca: i suoi magazzini erano pieni di grano, e di vino o per vendersi o per il consumo, e tutta l'amministrazione si regolava con le più strette massime della privata economia228. Quest'ampio patrimonio fu destinato a sostenere l'estesa ospitalità di Clodoveo, e de' suoi successori; ed a premiare la fedeltà de' bravi loro compagni, che tanto in pace, che in guerra erano addetti al loro personal servizio. In vece d'un cavallo o di una continua armatura, ogni compagno, secondo il proprio grado, merito o favore, era investito d'un Benefizio: nome primitivo, e più semplice modello delle possessioni feudali. Tali doni potevan riprendersi a piacimento del Sovrano; e la debole sua prerogativa traeva qualche vantaggio dall'influenza della sua liberalità. Ma questo dipendente possesso, fu appoco appoco, abolito229 dagl'indipendenti, e rapaci nobili della Francia, che formarono un perpetuo patrimonio, ed un'ereditaria successione de' lor Benefizi: rivoluzione salutare per li terreni che erano stati danneggiati, o negletti da' loro precari signori230. Oltre questi beni reali e beneficiari, nella divisione della Gallia era stata assegnata loro una gran porzione di terre Allodiali e Saliche: queste erano esenti dal tributo, e le terre Saliche si dividevano ugualmente fra i discendenti maschi de' Franchi231.

      Nelle sanguinose discordie, e nella tacita decadenza della stirpe Merovingica, si formò nelle Province una nuova specie di tiranni, che sotto la denominazione di seniori o Signori usurparono un diritto di governare, ed una licenza d'opprimere i sudditi de' particolari lor territori. La loro ambizione poteva tenersi a freno bensì dall'ostile resistenza d'un uguale; ma le leggi s'estinsero; ed i sacrileghi Barbari, che ardivano di provocar la vendetta d'un santo, o d'un vescovo232, rade volte rispettavano i termini d'un profano e debol vicino. I comuni o pubblici diritti naturali, quali si erano sempre mantenuti dalla Romana Giurisprudenza233, furono rigorosamente limitati da' Germani conquistatori, il divertimento, o piuttosto la passione dei quali era l'esercizio della caccia. L'esteso dominio, che l'Uomo ha preso su' selvaggi abitatori della terra, dell'aria e dell'acqua, fu ristretto ad alcuni fortunati individui della specie umana. La Gallia fu di nuovo coperta di boschi; e gli animali, riservati all'uso o al piacere del Signore, potevan devastare impunemente le campagne degl'industriosi vassalli. La caccia era il sacro privilegio de' Nobili, e de' famigliari loro servi. I trasgressori plebei erano gastigati per legge con verghe, e con la carcere234; ed in un secolo che ammetteva una tenue composizione per la vita d'un cittadino, era un delitto capitale il distruggere un cervo, o un toro salvatico dentro i recinti delle foreste reali235.

      Secondo le massime della guerra antica, il vincitore diveniva Signore del nemico, ch'egli avea soggiogato e conservato in vita236: e la lucrosa causa della servitù personale, ch'era stata quasi soppressa dalla pacifica sovranità di Roma, si fece di nuovo risorgere e si moltiplicò dalle perpetue ostilità degl'indipendenti Barbari. Il Goto, il Borgognone o il Franco, che tornava da una spedizione di buon successo, si traeva dietro una lunga serie di pecore, di bovi e di schiavi umani, ch'esso trattava col medesimo brutal disprezzo. I giovani d'un'elegante figura, e di buono aspetto erano messi a parte per il servizio domestico: situazione dubbiosa, che gli esponeva alternativamente al favorevole o crudele impulso delle passioni. Gli artefici e servi utili (come i fabbri, i legnaiuoli, i sarti, i calzolai, i cuochi, i giardinieri, i tintori, gli orefici, ed argentieri ec.) impiegavano la loro abilità per uso e vantaggio de' loro padroni. Ma gli schiavi Romani, che eran privi d'arte e capaci di fatica, venivan condannati, senza riguardo alla prima lor condizione, a guardare il bestiame, ed a coltivar le terre de' Barbari. Il numero degli schiavi ereditari ch'erano attaccati a' patrimoni Gallici, veniva continuamente accresciuto da nuove reclute; ed il servil Popolo, secondo la situazione ed il carattere de' padroni, talora veniva sollevato mercè di una precaria indulgenza; e più frequentemente depresso da un capriccioso dispotismo237. Si esercitava da questi padroni un assoluto potere di vita e di morte sopra di loro; e quando maritavan le proprie figlie, si mandava, come un dono nuziale in un lontano paese238, una quantità di servi utili, incatenati su' carri per impedirne la fuga. La maestà delle Leggi Romane difendeva la libertà d'ogni cittadino contro i temerari effetti della propria sua miseria, o disperazione. Ma i sudditi de Re Merovingi potevano alienare la loro libertà personale; e questo atto di legal suicidio, che frequentemente si praticava, vien espresso con termini i più vergognosi, ed umilianti per la dignità della natura umana239. L'esempio del povero che comprava la sua vita col sacrifizio di tutto ciò, che può render la vita stessa desiderabile, fu appoco appoco imitato dal debole, e dal devoto che, in tempi di pubbliche turbolenze, vilmente correva in folla a ripararsi sotto il baloardo d'un potente Capo, ed intorno alle reliquie d'un santo popolare. Si accettava la lor sommissione da questi temporali o spirituali padroni; ed il precipitoso atto irreparabilmente fissava la lor condizione, e quella dell'ultima loro posterità. Dal regno di Clodoveo, per cinque secoli successivi, le leggi, ed i costumi de' Galli furono uniformemente diretti a promuovere l'accrescimento, ed a confermar la durata della personal servitù. Il tempo, e la violenza quasi cancellarono i gradi intermedi della società; e lasciarono un oscuro, ed angusto intervallo fra il nobile e lo schiavo. Quest'arbitraria e recente divisione si è trasformata dall'orgoglio e dal pregiudizio in una distinzion nazionale, universalmente stabilita dalle armi e dalle leggi de' Merovingi. I Nobili, che vantavano la genuina o favolosa lor discendenza dagl'indipendenti, e vittoriosi Franchi, hanno sostenuto l'inalienabil diritto di conquista, e ne hanno abusato sopra un'avvilita folla

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<p>226</p>

Gli oscuri segni d'una divisione di terre, accidentalmente sparsi nelle Leggi de' Borgognoni (Tit. 54 n. 1, 2 in Tom. IV p. 271, 272) e de' Visigoti (l. X Tit. 1 n. 8, 9, 16 in Tom. IV p. 428, 429, 430) sono abilmente spiegati dal Presidente di Montesquieu (Espr. des Loix l. XXX c. 7, 8, 9). Aggiungerò solamente, che fra' Goti sembra, che la divisione si fissasse a giudizio de' vicini; che i Barbari spesso usurpavano l'altro terzo; e che i Romani potevano ricuperare i loro diritti, purchè non ne fossero restati privi per una prescrizione di cinquant'anni.

<p>227</p>

Egli è molto singolare, che il Presidente di Montesquieu (Espr. des Loix l. XXX c. 7), e l'Abbate di Mably (Observat. Tom. 1 p. 21, 22) convengano in questa strana supposizione d'un arbitraria e privata rapina. Il Conte di Boulainvilliers (Etat de la France Tom. 1 p. 22, 23) dimostra un forte ingegno a traverso un nuvolo d'ignoranza, e di pregiudizio.

<p>228</p>

Vedi l'Editto, o piuttosto il Codice rurale di Carlo Magno, che contiene settanta distinti e minuti regolamenti di quel gran Monarca (in Tom. V p. 652, 657). Ei chiede conto delle corna, e delle pelli delle capre, permette che sia venduto il suo pesce, ed accuratamente ordina, che le ville più grosse (Capitaneae) mantengano cento polli, e trenta oche; e le più piccole (mansionales) cinquanta polli, e dodici oche. Il Mabillon (de re diplomatica) ha investigato i nomi, il numero, e la situazione delle ville Merovingiche.

<p>229</p>

Da un passo delle Leggi Borgognone (Tit. 1 n. 4 in Tom. IV p. 257) è chiaro, che un figlio meritevole poteva sperare di ritenere le terre che suo padre avea ricevuto dalla real bontà di Gundobaldo. I Borgognoni avranno mantenuto con fermezza il lor privilegio, ed il lor esempio potè incoraggire i beneficiari di Francia.

<p>230</p>

Le rivoluzioni de' Benefizi, e de' Feudi sono chiaramente determinate dall'Abbate di Mably. L'accurata sua distinzione de' tempi gli conferisce un merito, che non ha neppur Montesquieu.

<p>231</p>

Vedi la legge Salica (Tit. 62 in Tom. IV p. 156). L'origine, e la natura di queste terre saliche, che ne' tempi d'ignoranza si conoscevan perfettamente, adesso rendon perplessi i nostri più eruditi e sagaci critici.

<p>232</p>

Molti fra' dugentosei miracoli di S. Martino (Gregorio Turonense in Max. Biblioth. Patrum Tom. XI pag. 895, 932) furono più volte fatti per punire il sacrilegio: Audite haec, omnes (esclama il Vescovo di Tours) potestatem habentes, dopo aver riferito, come alcuni cavalli che erano stati condotti in un prato sacro, erano divenuti furiosi.

<p>233</p>

Heinecci, Elem. Jur. German. l. II p. 1 n. 88.

<p>234</p>

Giona, Vescovo d'Orleans, (an. 821, 826. Cavo, Hist. Litter. p. 443) censura la legal tirannia de' nobili: Pro feris, quas cura hominum non aluit, sed Deus in commune mortalibus ad utendum concessit, pauperes a potentioribus spoliantur, flagellantur, ergastulis detruduntur, et multa alia patiuntur. Hoc enim qui faciunt lege mundi se facere juste posse contendunt. De institutione laicor. l. II c. 23 ap. Thomassin Discipl. de l'Eglise Tom. III p. 1348.

<p>235</p>

Sopra un puro sospetto, Cundo, Ciamberlano di Gontranno, Re di Borgogna, fu lapidato (Gregor. Turon. l. X c. 10 in Tom. II p. 369). Giovanni Salisburiense (Policrat. l. 1 c. 4) sostiene i diritti di natura, ed espone la crudele pratica del duodecimo secolo. (Vedi Heinecci, Elem. Jur. German. l. II p. 1 n. 51, 57).

<p>236</p>

L'uso di fare schiavi i prigionieri di guerra fu totalmente estinto nel secolo decimoterzo, per l'autorità del Cristianesimo che prevalse; ma potrebbe provarsi con più passi di Gregorio di Tours, che si praticava senza censura veruna sotto la razza Merovingica; e fino lo stesso Grozio (de Jur. Bell. et Pac. l. III c. 7), ugualmente che Barbeyrac, suo comentatore, hanno procurato di combinarlo con le leggi della natura, e della ragione.

<p>237</p>

Si spiegano dall'Heineccio (Elem. Jur. German. l. 1 n. 28, 47), dal Muratori (Dissert. XIV, XV), dal Ducange (Gloss. sub. voc. servis) e dall'Abbate di Mably (Observ. Tom. II p. 3 etc. p. 237 etc.) lo stato, le professioni, ecc. degli schiavi Germani, Italiani, e Galli del medio Evo.

<p>238</p>

Gregorio di Tours (l. VI c. 45 in Tom. II p. 289) riporta un memorabil esempio, in cui Childerico abusò una volta de' privati diritti di padrone. Molte famiglie, che appartenevano alle sue domus fiscales nelle vicinanze di Parigi, furon per forza mandate via nella Spagna.

<p>239</p>

Licentiam habeatis mihi qualemcumque volueritis disciplinam ponere: vel venumdare, aut quod vobis placuerit de me facere. Marculf., Formul. l. II 28 in Tom. IV p. 497. La formula del Lindembrogio (p. 559) e quella d'Angiò (p. 565) portano il medesimo effetto. Gregorio di Tours (L. VII c. 45 in Tom. II pag. 311) parla di molte persone, che in una gran carestia si venderono per mangiare.